Un integratore con il tuo marchio porta anche il tuo nome davanti alle autorità. Tracciabilità dei lotti, ritiro e richiamo non sono temi da affrontare quando c’è un problema: sono procedure da impostare prima di andare sul mercato. Ecco cosa prevedono le regole europee e come si divide il lavoro tra brand e produttore conto terzi.
Chi è responsabile di cosa
Il punto di partenza è l’art. 17 del Reg. (CE) n. 178/2002: spetta agli operatori del settore alimentare garantire che, nelle imprese da loro controllate, gli alimenti rispettino la legislazione alimentare in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, e verificarlo. Il Reg. (UE) n. 1169/2011 aggiunge che il responsabile delle informazioni in etichetta è l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato.
In pratica, in un progetto conto terzi il produttore risponde di ciò che accade nel suo stabilimento, mentre il titolare del marchio è una figura centrale per etichetta, immissione sul mercato e rapporti con la propria rete di vendita. Per questo conviene mettere per iscritto, fin dall’inizio, chi fa cosa in caso di problema.
Rintracciabilità: un passo indietro e un passo avanti
L’art. 18 del Reg. 178/2002 chiede la rintracciabilità in tutte le fasi. Ogni operatore deve saper indicare:
- da chi ha ricevuto un alimento o una sostanza destinata a entrare in un alimento (un passo indietro);
- a quali imprese ha fornito i propri prodotti (un passo avanti).
Queste informazioni vanno messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedono. Per un integratore significa collegare ogni lotto di prodotto finito ai lotti delle materie prime (vedi certificato di analisi delle materie prime) e del packaging (vedi packaging e materiali a contatto). Per il brand significa anche sapere a quali grossisti, farmacie, negozi o marketplace è andato ciascun lotto.
Il numero di lotto in etichetta
La Direttiva 2011/91/UE definisce la partita come un insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. La partita è determinata dal produttore, fabbricante o confezionatore (o dal primo venditore stabilito nell’Unione) e l’indicazione è preceduta dalla lettera «L», salvo che si distingua chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta. Sui prodotti preconfezionati va riportata sulla confezione o su un’etichetta che la accompagna. Lato consumatore ne abbiamo parlato in numero di lotto di un integratore: cosa significa.
Più il lotto è ben definito, più un eventuale intervento può essere mirato: un lotto preciso permette di ritirare solo le confezioni interessate, invece di fermare l’intero prodotto.
Ritiro e richiamo: la differenza
L’art. 19 del Reg. 178/2002 stabilisce che, se un operatore ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento non sia conforme ai requisiti di sicurezza e non sia più sotto il suo controllo immediato, deve:
- avviare immediatamente il ritiro dal mercato e informare le autorità competenti;
- se il prodotto può essere arrivato al consumatore, informare i consumatori in modo efficace e accurato sul motivo del ritiro;
- se necessario, richiamare i prodotti già forniti ai consumatori, quando altre misure non bastano a garantire un livello elevato di tutela della salute.
In sintesi: il ritiro riguarda il prodotto ancora nella filiera (magazzini, distributori, punti vendita); il richiamo coinvolge il consumatore finale. Lo stesso articolo prevede che gli operatori informino subito le autorità quando ritengono che un alimento immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute, e che collaborino con loro. Anche chi vende al dettaglio o distribuisce, senza intervenire su confezione o etichetta, deve fare la propria parte nei limiti della sua attività.
Cosa preparare prima del lancio
- Accordo scritto con il produttore su comunicazioni, tempi e responsabilità in caso di non conformità.
- Registro delle vendite per lotto: a chi è andato ogni lotto, con i contatti aggiornati.
- Referente interno e contatti delle autorità competenti a cui rivolgersi.
- Bozza di comunicazione per distributori e, se servisse, per i consumatori.
- Campioni di riferimento e documentazione di ogni lotto conservati in modo ordinato (su questo vedi anche shelf life e TMC di un nuovo prodotto).
- Per chi vende online: sapere come raggiungere i clienti dei propri canali, compresi i marketplace.
Una simulazione periodica, cioè provare a ricostruire in poco tempo dove sono finite tutte le confezioni di un lotto, è il modo più semplice per capire se il sistema funziona davvero.
Come lavoriamo in Noebis Pharma
Noebis Pharma è un’azienda italiana gestita da farmacisti che produce integratori alimentari nel proprio stabilimento autorizzato a Roma e offre produzione conto terzi con un unico referente per il brand. La gestione dei lotti fa parte del percorso che descriviamo in integratori conto terzi, dalla formula allo scaffale.
Fonti
- Regolamento (CE) n. 178/2002, artt. 17, 18 e 19 (EUR-Lex, CELEX 32002R0178).
- Direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita, artt. 1, 3 e 4 (EUR-Lex, CELEX 32011L0091).
- Regolamento (UE) n. 1169/2011, art. 8.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la consulenza sul singolo caso né le indicazioni delle autorità competenti.






