Sempre più brand di integratori vendono dal proprio e-commerce o tramite marketplace. Il canale cambia, le regole no: la scheda prodotto online deve dare al consumatore, prima dell’acquisto, quasi tutte le informazioni che troverebbe sulla confezione. Ecco cosa prevede la normativa europea e cosa preparare insieme al produttore.
La regola base: l’art. 14 del Reg. 1169/2011
Per gli alimenti preimballati venduti a distanza, l’art. 14 del Reg. (UE) n. 1169/2011 stabilisce due obblighi:
- prima della conclusione dell’acquisto, le informazioni obbligatorie devono essere disponibili sul supporto della vendita a distanza (la pagina prodotto) o con altro mezzo adeguato chiaramente indicato, senza costi aggiuntivi per il consumatore. Fa eccezione il termine minimo di conservazione, che cambia da lotto a lotto;
- al momento della consegna, devono essere disponibili tutte le informazioni obbligatorie, TMC compreso: in pratica, quelle sulla confezione.
Gli integratori sono alimenti, quindi la regola vale anche per loro, insieme alle diciture specifiche previste dalla Direttiva 2002/46/CE e, in Italia, dal D.Lgs. n. 169/2004: nome delle categorie di sostanze nutritive o delle sostanze che caratterizzano il prodotto, dose giornaliera raccomandata, avvertenza a non eccedere la dose, indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, avvertenza a tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.
Cosa deve contenere la scheda prodotto
- Denominazione “integratore alimentare” e nome delle sostanze caratterizzanti.
- Elenco completo degli ingredienti, con gli allergeni evidenziati.
- Quantità netta e dose giornaliera raccomandata.
- Tenore di nutrienti e sostanze per dose giornaliera, con la percentuale dei valori nutritivi di riferimento per vitamine e minerali.
- Avvertenze obbligatorie e condizioni di conservazione.
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile.
Il modo più sicuro è partire dal testo definitivo dell’etichetta approvata e riportarlo integralmente, anche con una foto leggibile del retro della confezione. Per l’elenco completo delle diciture vedi la nostra checklist dell’etichetta.
Descrizioni, titoli e immagini: valgono le regole sui claim
Il Reg. (CE) n. 1924/2006 si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute contenute in tutte le comunicazioni commerciali: etichetta, presentazione e pubblicità. Titoli della scheda, bullet point, immagini, banner e post sui social del brand rientrano quindi nelle stesse regole della confezione. Un claim che non si potrebbe stampare sull’etichetta non si può scrivere nemmeno nella descrizione del marketplace.
Restano esclusi in ogni caso i riferimenti alla prevenzione, al trattamento o alla cura di malattie. Per i dettagli vedi claim sugli integratori: cosa può scrivere un brand.
Coerenza tra sito, marketplace e confezione
Quando la formula o l’etichetta cambiano, il rischio più frequente è che le schede online restino indietro. Qualche accorgimento pratico:
- tenere un testo master della scheda prodotto collegato alla versione dell’etichetta;
- aggiornare tutte le schede, su ogni canale, prima che arrivi in vendita il primo lotto con la nuova etichetta;
- verificare periodicamente le schede create o modificate da rivenditori terzi con il tuo marchio;
- conservare le versioni precedenti, utili in caso di verifiche o di ritiro o richiamo di un lotto.
La notifica viene prima della vendita
In Italia l’immissione in commercio di un integratore richiede la notifica dell’etichetta al Ministero della Salute (art. 10 del D.Lgs. n. 169/2004). Vale anche per chi vende solo online. Ne abbiamo parlato in notifica al Ministero della Salute: cosa significa per un integratore.
Come lavoriamo in Noebis Pharma
Noebis Pharma è un’azienda italiana gestita da farmacisti che produce integratori alimentari nel proprio stabilimento autorizzato a Roma e offre produzione conto terzi con un unico referente per il brand. Il testo di etichetta approvato che consegniamo è la base da cui costruire le schede prodotto online; il percorso completo è descritto in integratori conto terzi, dalla formula allo scaffale.
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la consulenza regolatoria sul singolo prodotto.
Fonti
- Regolamento (UE) n. 1169/2011, artt. 9 e 14 (EUR-Lex, CELEX 32011R1169).
- Direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari, art. 6.
- D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169, artt. 6 e 10.
- Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, art. 1.






