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Claim sugli integratori: cosa può scrivere un brand

Quando un brand progetta il proprio integratore, la domanda arriva presto: che cosa possiamo scrivere sulla confezione e nella comunicazione? In Europa la risposta non dipende dalla creatività del copywriter ma da un quadro normativo preciso. Conoscerlo fin dall’inizio evita di impostare nome, grafica e testi su affermazioni che poi andrebbero ritirate.

Indicazioni nutrizionali e indicazioni sulla salute

Il riferimento è il Regolamento (CE) n. 1924/2006, che distingue due famiglie di “claim”:

  • Indicazioni nutrizionali: dicono che cosa contiene il prodotto, per esempio “fonte di vitamina C” o “ad alto contenuto di zinco”. Sono ammesse solo quelle elencate nell’allegato del regolamento, alle condizioni previste.
  • Indicazioni sulla salute: collegano una sostanza a una funzione dell’organismo, per esempio “la vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario”. Sono ammesse solo se autorizzate e inserite negli elenchi dell’Unione.

Per le indicazioni sulla salute “funzionali” l’elenco è il Regolamento (UE) n. 432/2012. Ogni claim autorizzato è legato a una sostanza precisa e a condizioni d’uso specifiche.

La regola della quantità significativa

Un claim su una vitamina o un minerale si può usare solo se il prodotto ne apporta una quantità significativa: per gli integratori, di norma almeno il 15% dei valori nutritivi di riferimento (VNR) previsti dall’allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1169/2011, riferito alla dose giornaliera indicata in etichetta. Un “ad alto contenuto” richiede almeno il doppio della soglia di “fonte di”.

Ne deriva una conseguenza pratica per chi formula: il dosaggio di ogni vitamina e minerale va deciso anche in funzione dei claim che si vogliono usare, non solo del costo della materia prima.

Le informazioni che devono accompagnare un claim sulla salute

L’articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento 1924/2006 stabilisce che un claim sulla salute è consentito solo se in etichetta, o in mancanza di etichetta nella presentazione e nella pubblicità, compaiono anche:

  • una dicitura sull’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
  • la quantità del prodotto e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto indicato;
  • se del caso, una dicitura per le persone che dovrebbero evitare di consumarlo;
  • un’avvertenza appropriata se il prodotto può presentare un rischio in caso di consumo eccessivo.

Che cosa non si può scrivere

  • Prevenzione, trattamento o cura di malattie: la Direttiva 2002/46/CE sugli integratori vieta di attribuire al prodotto queste proprietà, e lo stesso principio vale per tutti gli alimenti.
  • Benefici generici “da soli”: frasi come “per il tuo benessere” sono ammesse solo se accompagnate da un claim specifico autorizzato (articolo 10, paragrafo 3).
  • Allarmismo: non si può suggerire che la salute potrebbe risultare compromessa se non si consuma il prodotto (articolo 12).
  • Percentuali o entità di perdita di peso (articolo 12).
  • Il parere di un singolo medico o operatore sanitario (articolo 12).
  • Claim non presenti negli elenchi, inclusi quelli respinti dopo la valutazione dell’EFSA.

Il divieto riguarda il messaggio complessivo, non solo le singole parole: nome del prodotto, immagini, simboli e testi sul sito o sui social concorrono a ciò che il consumatore percepisce.

Il caso dei botanici

Per le sostanze di origine vegetale le indicazioni sulla salute non sono state ancora valutate e autorizzate a livello europeo: sono i cosiddetti claim “on hold”. È un’area da gestire con particolare prudenza e caso per caso; nella comunicazione dei nostri prodotti a marchio Noebis non utilizziamo claim sui botanici.

Come scegliere la formulazione del claim

Il testo dei claim autorizzati può essere adattato, ma le premesse del Regolamento 432/2012 chiariscono che una formulazione diversa è accettabile solo se ha per il consumatore lo stesso significato di quella autorizzata. Rafforzare il messaggio (“potenzia”, “garantisce”, “cura”) significa cambiarlo: la strada più sicura è restare vicini al testo ufficiale e riferire il claim alla sostanza che lo giustifica, non al prodotto nel suo insieme.

Claim e progetto conto terzi

Nella produzione conto terzi formula, dosaggi e testi di etichetta vengono impostati insieme: si parte dai claim che il brand desidera, si verifica che siano autorizzati e che le quantità in dose giornaliera li sostengano, poi si costruisce l’etichetta. Lavorare in quest’ordine riduce il rischio di dover rifare la grafica dopo la notifica ministeriale.

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Fonti

  • Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, artt. 5, 10, 12, 13 e allegato.
  • Regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite.
  • Regolamento (UE) n. 1169/2011, allegato XIII (valori nutritivi di riferimento).
  • Direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari, art. 6.

Contenuto informativo di carattere generale: non sostituisce la verifica puntuale della normativa vigente per il singolo progetto.