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Dichiarazione nutrizionale negli integratori: guida per il brand

Chi lancia un integratore con il proprio marchio si chiede spesso se in etichetta serva la classica tabella con energia, grassi, carboidrati, proteine e sale che si trova sugli altri alimenti. La risposta breve è no: per gli integratori alimentari la normativa europea prevede un sistema diverso, centrato sulla quantità dei nutrienti e delle altre sostanze per dose giornaliera. In questa guida vediamo cosa dicono le norme e come impostare correttamente la tabella quando si sviluppa un prodotto in produzione conto terzi.

Perché la dichiarazione nutrizionale “classica” non si applica

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, che disciplina le informazioni sugli alimenti ai consumatori, dedica una sezione specifica alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria (articoli 29-35). L’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), stabilisce però che questa sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito della Direttiva 2002/46/CE, cioè agli integratori alimentari.

In pratica, l’elenco “valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale” previsto dall’articolo 30 per gli alimenti in generale non è un obbligo per un integratore. Al suo posto valgono le regole della Direttiva 2002/46/CE.

Cosa chiede la Direttiva 2002/46/CE

L’articolo 8 della Direttiva 2002/46/CE fissa tre principi:

  • Quantità espressa in numeri: la quantità delle sostanze nutritive o delle sostanze con effetto nutritivo o fisiologico contenute nel prodotto va indicata numericamente in etichetta, usando per vitamine e minerali le unità di misura previste dall’allegato I della direttiva.
  • Riferimento alla dose giornaliera: le quantità dichiarate si riferiscono alla dose giornaliera raccomandata dal fabbricante e indicata in etichetta, non a 100 g come per molti altri alimenti.
  • Percentuale dei valori di riferimento: per vitamine e minerali i dati sono espressi anche, se del caso, in percentuale dei valori di riferimento. La direttiva rinvia alla Direttiva 90/496/CEE, abrogata dal Reg. 1169/2011, che all’articolo 53 precisa che i riferimenti agli atti abrogati vanno letti come riferimenti al regolamento stesso: oggi i valori sono quindi quelli dell’allegato XIII, parte A, del Reg. 1169/2011.

L’articolo 9 aggiunge due dettagli utili: i valori dichiarati sono quelli riscontrati dal fabbricante nell’analisi della composizione media, e la percentuale rispetto ai valori di riferimento può essere presentata anche sotto forma di grafico.

E se il prodotto riporta un claim?

Per gli alimenti in generale, l’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1924/2006 rende obbligatoria l’etichettatura nutrizionale quando sul prodotto compare un’indicazione nutrizionale o sulla salute. Lo stesso articolo precisa però che, nel caso degli integratori alimentari, le informazioni nutrizionali sono riportate a norma dell’articolo 8 della Direttiva 2002/46/CE. Anche con un claim, quindi, il riferimento resta la tabella per dose giornaliera.

Resta invece essenziale che il claim sia autorizzato e che la quantità della sostanza a cui si riferisce rispetti le condizioni d’uso previste: per vitamine e minerali, ad esempio, serve una quantità significativa rispetto ai valori di riferimento. Ne parliamo nella guida sui claim negli integratori per il brand.

Come impostare la tabella in pratica

Quando si lavora alla grafica dell’etichetta con il produttore, questi sono i punti da verificare:

  1. Dose giornaliera chiara: la tabella deve riferirsi alla stessa dose indicata nelle modalità d’uso (ad esempio “per 2 capsule”). Se il prodotto prevede un intervallo di dosi, è buona pratica esplicitare a quale dose si riferiscono i valori.
  2. Unità di misura corrette: vitamine e minerali vanno espressi nelle unità previste (mg o µg a seconda della sostanza). Per altre sostanze, come aminoacidi o estratti, si indica la quantità numerica per dose senza %VNR, perché per queste non esiste un valore di riferimento.
  3. %VNR solo dove prevista: la percentuale si calcola solo per vitamine e minerali presenti nell’allegato XIII del Reg. 1169/2011. Il significato di questa percentuale per il consumatore è spiegato nell’articolo su cosa significa il VNR in etichetta.
  4. Valori supportati da analisi: i numeri dichiarati devono derivare dalla composizione media del prodotto e rientrare nelle tolleranze applicate nei controlli. Le tolleranze sono riassunte nella checklist dell’etichetta per il brand, mentre la stabilità nel tempo si valuta con gli studi descritti nella guida alla shelf life.
  5. Forma chimica coerente: la quantità dichiarata di un minerale si riferisce all’elemento, non al sale che lo apporta. Per le forme ammesse si può consultare la guida sulle forme ammesse di vitamine e minerali.

Informazioni aggiuntive facoltative

Nulla vieta, in linea generale, di dare informazioni ulteriori, ad esempio sul contenuto energetico di un integratore in polvere. In questi casi è opportuno concordare con il produttore i dati analitici a supporto e una presentazione che non crei confusione con la tabella per dose giornaliera: l’articolo 7 del Reg. 1169/2011 chiede che le informazioni sugli alimenti siano precise, chiare e facilmente comprensibili e non inducano in errore il consumatore.

Riepilogo per il brand

  • La dichiarazione nutrizionale obbligatoria del Reg. 1169/2011 non si applica agli integratori (art. 29).
  • Si indicano in numeri le quantità di nutrienti e altre sostanze per dose giornaliera raccomandata (Dir. 2002/46/CE, art. 8).
  • Per vitamine e minerali si aggiunge la %VNR, anche in forma di grafico (art. 8 e 9).
  • Anche con un claim, per gli integratori vale l’art. 8 della Dir. 2002/46/CE (Reg. 1924/2006, art. 7).

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Fonti

  • Regolamento (UE) n. 1169/2011, articoli 7, 29, 30, 53 e allegato XIII (EUR-Lex, CELEX 32011R1169).
  • Direttiva 2002/46/CE, articoli 8 e 9, testo consolidato (EUR-Lex, CELEX 02002L0046-20251126).
  • Regolamento (CE) n. 1924/2006, articolo 7, testo consolidato (EUR-Lex, CELEX 02006R1924-20141213).

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